Come dare disdetta Contratto Assicurazione

dare disdetta assicurazione

Sono molti i motivi per cui ci si può trovare nella condizione di voler disdire il proprio contratto di assicurazione, ma il principale, comune e diffuso è sicuramente il forte risparmio sul premio.

Soprattutto negli ultimi anni, con l’avvento delle assicurazioni ondine e telefoniche sono aumentate le possibilità di poter ottenere un preventivo più conveniente. Allora risulta molto importante conoscere i termini e le modalità per poter inoltrare la disdetta alla compagnia di assicurazione .

Il recente contributo legislativo (art 5 legge 2 aprile 2007, n.40, conversione del decreto-legge31 gennai 2007, n. 7) ha regolamentato a favore degli assicurati la normativa in materia di disdetta della polizza assicurativa.

Bisogna innanzitutto distinguere il tipo di contratto:

• contratti con rinnovo tacito
• contratti con scadenza annuale
• contratti poliennale

I contratti con tacito rinnovo sono prevalentemente quelli offerti dalle compagnie di assicurazione con rete di vendita tradizionale per le polizze rc auto.

Per questo tipo di polizze è sufficiente far pervenire alla compagnia di assicurazione la disdetta almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

Esistono tuttavia 3 eccezioni che danno la possibilità di dare la disdetta lo stesso giorno di scadenza. Sono:

• se la compagnia di assicurazione non ha inviato almeno 30 giorni prima della scadenza, l’attestato di rischio e la lettera contenente la comunicazione del premio;
• se nelle condizioni contrattuali è prevista, come modalità di comunicazione dell’adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia;
• se il nuovo premio ha subito un aumento superiore al tasso programmato di inflazione (pari al 1,5% per l’anno 2009)

Per i contratti di assicurazione con scadenza annuale, tipici delle compagnie di assicurazione ondine o telefoniche, non occorre nessuna disdetta, il contratto si considera risolto alla data di scadenza.

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione poliennali, invece, il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 ha stabilito che:

• per le polizze stipulate dopo il 03/04/2007 l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza del premio annuale. La comunicazione di disdetta deve essere inviata per lettera raccomandata a.r.
• per i contratti stipulati prima del 03/04/2007 l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto a condizione che la polizza di assicurazione sia stata in vigore per almeno tre anni. Passati questi tre anni, alla successiva scadenza del premio annuale e sempre con un preavviso di 60 giorni, sarà possibile la disdetta tramite l’invio di lettera raccomandata a.r.

Fate attenzione ai “trucchetti” di alcuni assicuratori o broker assicurativi: Non accettate polizze poliennali agganciate alla polizza responsabilità civile autoveicoli (RC Auto), poiché al momento della scadenza della RC Auto, potreste trovarvi impegnati con la polizza annuale, poiché non avete dato la disdetta 60 gg prima. Se proprio volete accettare polizze pluriennali, allora il nostro consiglio è di dare la disdetta subito, ogni anno, contestualmente al pagamento del premio.