Assicurazione professionale ingegneri: copertura, sanzioni e consigli

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Il D.P.R. n. 137 del 14 agosto 2012, noto anche come Riforma delle Professioni, ha stabilito l’obbligo di stipulare una polizza professionale per i professionisti e, quindi, anche per gli ingegneri.
La legge, in particolare, prevede che l’assicurazione debba coprire gli eventuali danni che possono derivare al cliente dall’attività del professionista.
L’obbligo previsto si estende a coloro che esercitano la professione di ingegneri come liberi professionisti ovvero come soci di una società tra professionisti.

Gli ingegneri

Chi effettivamente esercita la professione di ingegnere e, quindi, risulta iscritto all’Ordine Professionale ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
Sono, tuttavia, esenti gli ingegneri non iscritti all’Albo oppure quelli che, anche se iscritti, non esercitano di fatto la professione.
Non sono soggetti all’obbligo poi gli ingegneri che lavorano come dipendenti di aziende private e non firmano i progetti oppure esercitano la professione per gli enti pubblici in esclusiva.

Come funziona l’assicurazione professionale

La polizza assicurativa copre nello specifico la responsabilità civile di ingegneri iscritti all’Ordine Professionale dai danni provocati personalmente nell’esercizio della professione a titolo colposo, cioè a causa di errori, negligenza, omissione o responsabilità a titolo contrattuale verso terzi e, quindi, anche verso i clienti.
L’assicurazione, tuttavia, non copre le eventuali sanzioni che siano comminate all’ingegnere.
Quando il professionista assume l’incarico deve avere una polizza attiva.
Ha l’obbligo di fornire al cliente gli estremi della polizza, dargli informazioni sul tipo di copertura, quindi su quali rischi sono coperti e su massimali e franchigia.
Alcuni degli elementi dell’assicurazione professionale sono scelti dall’ingegnere in ragione di alcuni parametri. Questo accade proprio con i massimali che sono solitamente determinati a seconda del volume degli affari, del tipo di danno e del valore dell’incarico assegnato.

Quali sono i danni coperti

L’assicurazione professionale degli ingegneri copre diverse tipologie di danno. In particolare, la copertura si estende a danni materiali diretti, colpa grave o lieve, perdita patrimoniale, responsabilità contrattuale, responsabilità civile, interruzione o sospensione dell’attività professionale. Sono coperte anche le eventuali violazioni della privacy, colpe di soggetti inseriti nell’organizzazione dell’ingegnere che esercita la professione (dipendenti e/o collaboratori) e poi perdita di documenti.
Inoltre, rientrano nella copertura assicurativa eventuali sanzioni fiscali irrogate ai clienti per violazioni che siano derivate da colpa o negligenza dell’ingegnere, costi e spese di natura legale, spese di conduzione dello studio professionale e diffamazione e ingiuria.
La polizza assicurativa degli ingegneri deve anche avere efficacia retroattiva di almeno qualche anno.

Come scegliere la polizza assicurativa

I consigli nazionali e gli enti previdenziali degli ingegneri hanno convenzioni con determinate assicurazioni per offrire ai professionisti una polizza assicurativa.
L’ordine professionale degli ingegneri ha attiva una convenzione assicurativa, la quale è fatta su misura per gli ingegneri e le loro esigenze ed offre anche ottimi vantaggi economici.
Ma l’assicurazione proposta dall’Ordine professionale non è l’unica opzione. Gli ingegneri possono, infatti, stipulare anche una polizza assicurativa individuale.
In questo caso, tuttavia, è consigliabile valutare alcuni specifici elementi, tra i quali la nazionalità della compagnia assicurativa e le caratteristiche principali del prodotto tra cui le garanzie e il premio assicurativo.
L’assicurazione professionale base per ingegneri normalmente è un prodotto di tipo “All Risk” ma ci sono anche altre tipologie.
Le compagnie assicurative americane e inglesi usano la formula All Inclusive e, invece, quelle italiane spesso si riferiscono soltanto a singole attività, progetti o funzioni svolte dall’ingegnere.

Consigli e suggerimenti pratici

Quando un ingegnere stipula un’assicurazione professionale, deve considerare alcuni elementi specifici.
Il primo riguarda l’ammontare del premio. Molte assicurazioni, infatti, offrono un premio apparentemente economico e vantaggioso ma perché le garanzie e la copertura sono limitata. In alcuni casi, la maggior parte dei rischi non sono coperti.
Il secondo elemento importante è la presenza di una clausola di copertura dei danni causati a terzi per colpa grave, ovvero un grado di inosservanza di leggi, regolamenti o ordini pubblici, oppure negligenza e imprudenza.
Il terzo punto fondamentale è, inoltre, il questionario della polizza. Questo deve essere compilato in modo veritiero e corretto. In caso contrario, l’assicurazione potrebbe impugnare la polizza assicurativa o, eventualmente, pagare in misura molto limitata il risarcimento del danno.
Il quarto suggerimento riguarda la presenza di sottolimiti per ogni tipo di danno o per le singole attività.
Il quinto elemento che si deve valutare nella stipula di una particolare polizza è la franchigia. Quest’ultima è l’ammontare che rimane a carico del professionista ingegnere nel caso in cui debba risarcire un danno.
Solitamente le migliori assicurazioni professionali hanno una franchigia variabile da un minimo di 500 Euro a un massimo di 1000 Euro.
La scelta migliore, in ogni caso, è quella di una polizza che abbia una franchigia fissa e non, invece, espressa come percentuale del danno.
Inoltre, per la franchigia si consiglia di assicurarsi che ci sia una clausola per la non imponibilità ai terzi.
Il sesto elemento fondamentale nella scelta della polizza è il massimale, ovvero la cifra pagata dall’assicurazione nel caso di danno. Il massimale di ogni tipo di danno deve essere proporzionato al fatturato e all’attività svolta dall’ingegnere.
La settima caratteristica importante riguarda la presenza di copertura per spese legali oppure solo di garanzie. In caso di copertura completa, l’assicurazione ha la facoltà d’intervento e sostituzione nei procedimenti civili o penali.
L’ottavo elemento di una polizza è la retroattività, solitamente il periodo base è di 2 o 3 anni. Tuttavia, se possibile, sarebbe meglio optare per almeno 5 anni o, ancora meglio, per un periodo di tempo illimitato.
Il nono fattore riguarda la garanzia postuma, cioè la possibilità di estendere la copertura a richieste di risarcimento effettuate dopo la scadenza della polizza, ma correlate ad attività professionali eseguite nel periodo di validità.
Il decimo elemento riguarda la presenza di una copertura anche per richieste di risarcimento arrivate all’ingegnere subito dopo la stipula ma relative ad errori di cui il professionista non era a conoscenza.
L’ultimo fattore che si deve prendere in considerazione è il premio valutato in relazione a tutti gli altri elementi essenziali della polizza, cioè le franchigie, il risarcimento danni, le garanzie e i massimali.

Sanzioni

L’ingegnere che non stipula l’assicurazione professionale oppure non comunica gli estremi al proprio cliente compie un illecito disciplinare.
La violazione della Riforma Professioni viene valutata dall’ordine professionale, che potrà decidere se comminare sanzioni, richiami oppure, nei casi più gravi, chiedere la radiazione dall’Albo.

Link di approfondimento:

https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegnere